Le agevolazioni fiscali previste dal Legislatore Tributario per coloro che investono in start up innovativa varia a seconda dalla qualifica e tipologia di investitore (soggetto IRPEF o IRES).
Agevolazioni fiscali per gli investitori persone fisiche (soggetti IRPEF)
Per i soggetti Irpef che investono in Start up innovative sono previste due agevolazioni, alternative tra di loro, (i) la detrazione Irpef “ordinaria” del 30% ex art. 29 del D.L. 179/2012 e la detrazione Irpef “de minimis” del 50% introdotta dal D.L. Rilancio e disciplinata dall’art. 29 bis del D.L. 179/2012.
Detrazione Ordinaria
I soggetti Irpef possono detrarre dall’imposta lorda il 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più Start up innovative. L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti diretti o indiretti attraverso OICR o altre società che investono prevalentemente in Start up e Pmi innovative.
L’investimento massimo agevolabile per ciascun periodo d’imposta è di Euro 1.000.000.
Tale limite si applica in capo a ciascun investitore e per tutti gli investimenti effettuati. Pertanto, se per esempio nel corso dell’anno il soggetto ha investito in due Start up innovative, per la verifica della soglia occorre sommare i conferimenti effettuati in entrambe le società.
La detrazione che in un dato periodo d’imposta non trova capienza nell’Irpef può essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il terzo.
L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio con l’obbligo di restituire quanto detratto maggiorato degli interessi in misura legale.
Per il riconoscimento dell’agevolazione è necessario che la Start up innovativa non riceva, complessivamente, più di 15 milioni di euro di investimenti agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolativo.
Detrazione de minimis
Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, art. 38, c. 7) ha introdotto, per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una o più Start up innovative, una detrazione Irpef pari al 50% della somma investita, in alternativa alla ordinaria detrazione Irpef del 30%.
Anche in tal caso, l’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti diretti o indiretti attraverso OICR che investono prevalentemente in Start up innovative.
Al momento dell’investimento da parte della persona fisica, la Start up deve essere regolarmente iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese; ne deriva che questa agevolazione non può essere fruita in fase di costituzione della società.
L’investimento massimo agevolabile, in ciascun periodo d’imposta, non può essere superiore a Euro 100.000 e quindi il risparmio Irpef massimo non può eccedere Euro 50.000 all’anno. L’investimento, anche in tal caso, deve essere mantenuto per almeno 3 anni, pena la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.
Il beneficio fiscale è concesso ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013 e pertanto spetta fino a un ammontare massimo di aiuti, concessi a titolo di “de minimis” a una medesima Start up innovativa, pari a Euro 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari.
Qualora in capo al soggetto persona fisica, la detrazione non trovi capienza nell’imposta lorda, l’eccedenza è riportabile in avanti e può essere scomputata dall’Irpef dovuta nei periodi d’imposta successivi, non oltre il terzo.
Mentre la detrazione Irpef “ordinaria” del 30% (D.L. 179/2012, art. 29) è un’agevolazione automatica per la quale non occorre fare nessuna richiesta preventiva; invece, per accedere alla detrazione Irpef del 50% in regime “de minimis” (D.L. 179/2012, art. 29 bis), occorre che la Start up innovativa beneficiaria degli investimenti invii al Mise un’apposita istanza.
Agevolazioni fiscali per gli investitori persone giuridiche (soggetti IRES)
I soggetti Ires possono dedurre dal proprio reddito complessivo il 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più Start up innovative.
L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti diretti o indiretti attraverso OICR o altre società che investono prevalentemente in Start up innovative.
L’investimento massimo agevolabile per ciascun periodo d’imposta è di Euro 1.800.000. Tale limite si applica in capo a ciascun investitore e per tutti gli investimenti effettuati. Pertanto, se per esempio nel corso dell’anno il soggetto ha investito in due Start up innovative, per la verifica della soglia occorre sommare i conferimenti effettuati in entrambe le società.
Il risparmio Ires massimo che può essere conseguito è di Euro 129.600 (30% x 1.800.000 x 24%) l’anno.
Qualora la deduzione non trovi capienza nel reddito imponibile, l’eccedenza è utilizzabile nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo. L’agevolazione spetta esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi e non ai fini Irap.
L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio con l’obbligo di recuperare a tassazione quanto dedotto maggiorato degli interessi in misura legale.
Per il riconoscimento dell’agevolazione è necessario che la Start up innovativa non riceva, complessivamente, più di 15 milioni di euro di investimenti agevolabili negli anni di vigenza del regime agevolativo.
Agevolazione fiscali in caso di cessione
In linea generale, la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in Start up innovative genera plusvalenza, in capo alle persone fisiche, con applicazione dell’imposta sostitutiva al 26%; in capo alle società, invece, concorre alla formazione del reddito ed è tassata ai fini Ires ai sensi degli articoli 86 e 87 del Tuir.
Il Decreto Sostegni bis ha introdotto, in via temporanea e a certe condizioni, un regime fiscale di esenzione per le plusvalenze realizzate da persone fisiche che investono in Start up innovative; prevedendo in particolare l’esenzione per le plusvalenze realizzate da persone fisiche, non operanti in regime d’impresa a seguito della cessione di partecipazioni (qualificate e non) nel capitale sociale di Start up innovative, a condizione che tali partecipazioni:
- siano acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025;
- siano possedute per almeno tre anni.