Dopo esserci occupati nei precedenti articoli del Regime degli Impatriati, analizziamo oggi la disciplina del Regime dei docenti e dei ricercatori (meglio noto come “Rientro dei cervelli”).
Nell’ottica di attrarre capitale umano qualificato sul suolo del territorio italiano, il Legislatore con il Decreto Crescita (D.L. 34/2019) ha modificato il regime agevolativo dei docenti e dei ricercatori, prolungandone la durata e semplificandone i requisiti d’accesso.
Quali sono i requisiti di accesso del Regime dei docenti e ricercatori?
L’art. 44 del D.L. 78/2010, come modificato dall’Art. 5 del DL 34/2019, prevede un regime fiscale di vantaggio per i docenti ed i ricercatori universitari che:
- possiedono un titolo di studio universitario o equiparato;
- hanno svolto all’estero attività di ricerca o docenza presso centri o università per almeno due anni;
- trasferiscono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR;
- continuano a svolgere in Italia attività di docenza e ricerca.
Per espressa previsione normativa, al pari del Regime degli Impatriati, ai docenti e ricercatori universitari è riconosciuta la possibilità di fruire delle agevolazioni di cui si discute anche se non iscritti all’AIRE, purché nei due anni precedenti il loro trasferimento in Italia abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.
In cosa consiste l’agevolazione fiscale del Regime dei docenti e ricercatori?
In particolare, l’agevolazione in esame consiste, qualora i suddetti requisiti siano verificati, nell’esenzione in misura pari al 90% dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento dell’attività di docenza e ricerca (che quindi concorrono alla formazione del reddito imponibile in misura pari al 10%).
Qual’è la durata dell’agevolazione fiscale del Regime dei docenti e ricercatori?
I benefici d’imposta del Regime dei docenti e ricercatori decorrono dal periodo d’imposta in cui il ricercatore o il docente trasferisce la residenza in Italia e per i successivi cinque periodi.
La validità del beneficio può tuttavia estendersi ad ulteriori sette, dieci o dodici anni se il docente o ricercatore ha uno o più figli minorenni ovvero intendesse acquistare un immobile residenziale in Italia.