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Nel nostro ordinamento tributario ci sono delle norme, poco note ai più, che prevedono importanti agevolazione fiscale per chi trasferisce la residenza in Italia. Il Regime degli Impatriati (ex “rientro dei cervelli”), è uno di questi.

L’art. 16 del D. Lgs. 147/2015 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano un regime fiscale di vantaggio volto ad incentivare il rientro in Italia di persone fisiche italiane e non che hanno lavorato all’estero negli ultimi anni.

Requisiti di accesso al Regime degli Impatriati

Il comma 1 dell’art. 16 co. 1 del DLgs. 147/2015, così come modificato dall’art. 5 del DL 34/2019, prevede che, per beneficiare del regime degli impatriati, i soggetti che trasferiscono in Italia la residenza devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • non devono essere stati residenti in Italia nei 2 (due) periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento;
  • tali soggetti si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 (due) anni;
  • l’attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Per espressa previsione normativa, possono accedere al Regime degli Impatriati anche i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta antecedenti il trasferimento.

Misura dell’agevolazione del Regime degli Impatriati

In presenza dei suddetti requisisti, i redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare (sono pertanto esenti in misura pari al 70%). Il regime di favore spetta anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa in Italia in forma individuale.

Tale misura è ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

Durata dell’agevolazione del Regime degli Impatriati

Il Regime degli Impatriati è applicabile, in linea generale, per una durata di cinque periodi d’imposta, decorrenti dall’anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia ai sensi dell’articolo 2 del TUIR. Tuttavia, il Regime degli Impatriati può trovare applicazione per ulteriori cinque periodi d’imposta nel caso in cui:

  • i lavoratori diventino proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento. L’unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà; o alternativamente
  • i lavoratori abbiano almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo.

Qualora uno dei due casi fosse verificato, i redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono, nel quinquennio aggiuntivo, alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. Tuttavia, se il soggetto ha almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo la percentuale di tassazione del reddito agevolabile prodotto nel territorio dello Stato negli ulteriori cinque periodi d’imposta, inoltre, si riduce al 10%.

Incompatibilità del Regime degli Impatriati con altre agevolazioni

L’agevolazione in esame non è cumulabile con l’agevolazione ex art. 44 del DL 78/2010 per il trasferimento di ricercatori e docenti dall’estero e il regime dei neo domiciliati ex art. 24-bis del TUIR.

Pietro Cumpostu

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti si occupa prevalentemente di consulenza fiscale nazionale ed internazionale, Transfer Pricing, riorganizzazioni societarie e operazioni straordinarie.

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