Nel presente articolo ci occupiamo ancora una volta del Regime degli Impatriati ed, in particolare, del caso del dipendente italiano distaccato all’estero che decide di trasferire la residenza in Italia, alla luce dei recenti chiarimenti della Circolare n.33/E del 28 dicembre 2020 dell’Agenzia delle Entrate (di seguito anche “Circolare n.33/E”).
La posizione dell’Agenzia delle Entrate in materia di Regime degli Impatriati per il dipendente italiano distaccato precedentemente alla Circolare n.33/E
Come già trattato in un precedente articolo, l’Articolo 16 del DLgs. 147/2015 che disciplina il Regime degli Impatriati non contempla espressamente, tra i soggetti che possono beneficiare dell’agevolazione in oggetto, il dipendente italiano distaccato all’estero.
Per capire qual è la posizione dell’Agenzia delle Entrate in materia dobbiamo attendere fino al 23 maggio 2017, data in cui l’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 17/E chiarisce che i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero non possono fruire del Regime degli Impatriati in considerazione della situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia.
Con la successiva Risoluzione 5 ottobre 2018, n. 76/E, l’Agenzia delle Entrate torna sui suoi passi in materia di Regime degli Impatriati per il dipendente italiano distaccato chiarendo che, la posizione restrittiva della Circolare n. 17/E del 23 maggio 2017, non preclude la possibilità di applicare il Regime degli Impatriati ai dipendente italiano distaccato nel caso in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa.
E’ il caso in cui, afferma l’Agenzia delle Entrate, (i) il contratto di distacco sia più volte prorogato e la sua durata nel tempo determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero o (ii) il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia (ad esempio nel caso in cui il dipendente al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero).
In tali ipotesi, o in ipotesi assimilabili, il dipendente italiano distaccato all’estero che trasferisce la residenza in Italia può accedere al Regime degli Impatriati.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate in materia di Regime degli Impatriati per il dipendente italiano distaccato successivamente alla Circolare n.33/E
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n.33/E del 28 dicembre 2020, aggiunge un nuovo tassello alla sua posizione favorevole (ma non troppo), prevedendo ulteriori condizioni, basate sugli aspetti sostanziali del contratto di lavoro “di arrivo” italiano , verificate le quali il dipendente distaccato all’estero potrà accedere al Regime degli Impatriati
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n.33/E afferma, infatti, che ”l’agevolazione non è applicabile nelle ipotesi in cui il soggetto, pur in presenza di un “nuovo” contratto per l’assunzione di un “nuovo” ruolo aziendale al momento dell’impatrio, rientri in una situazione di “continuità” con la precedente posizione lavorativa svolta nel territorio dello Stato prima dell’espatrio”.
Ciò accade, ad esempio, quando i termini e le condizioni contrattuali rimangono di fatto immutati al rientro presso il datore di lavoro in virtù di intese di varia natura (ad esempio la sottoscrizione di clausole inserite nelle lettere di distacco o negli accordi con cui viene conferito un nuovo incarico aziendale) dalle quali si evince che, sotto il profilo sostanziale, continuano ad applicarsi le originarie condizioni contrattuali in essere prima dell’espatrio.
A titolo meramente esemplificativo, l’Agenzia delle Entrate elenca le seguenti fattispecie che potrebbero costituire indici (e che quindi devono essere attenzionati dai dipendenti distaccati) di una situazione di continuità sostanziale:
- il riconoscimento di ferie maturate nel nuovo accordo contrattuale relative al vecchio contratto di lavoro;
- il riconoscimento dell’anzianità dalla data di prima assunzione;
- l’assenza del periodo di prova;
- clausole volte a non liquidare i ratei di tredicesima (ed eventuale quattordicesima) maturati nonché il trattamento di fine rapporto al momento della sottoscrizione del nuovo accordo;
- clausole in cui si prevede che alla fine del distacco, il distaccato sarà reinserito nell’ambito dell’organizzazione della Società distaccante e torneranno ad applicarsi i termini e le condizioni di lavoro presso la Società di appartenenza in vigore prima del distacco.
A contrariis, laddove le suddette fattispecie non si dovessero verificare e le condizioni oggettive del nuovo contratto (prestazione di lavoro, termine, retribuzione) richiedano un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente, con nuove ed autonome situazioni giuridiche cui segua un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione e del titolo del rapporto, il dipendente distaccato potrà accedere al Regime degli Impatriati.
Alla luce dell’instabile e articolata posizione dell’Agenzia delle Entrate in materia di Regime degli Impatriati per il dipendente italiano distaccato, si sottolinea l’opportunità (in taluni casi, la necessità) di presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate, richiedendo preventivamente un parere vincolante, per la sola Agenzia delle Entrate, sul caso concreto.