Regime degli Impatriati (ex Rientro dei cervelli): i casi in cui un dipendente italiano distaccato all’estero che trasferire la residenza in Italia può rientrare nel regime agevolato.
Nell’articolo precedente ci siamo occupati della disciplina generale del Regime degli Impatriati, oggi approfondiamo il particolare caso del dipendente italiano distaccato, per un determinato periodo di tempo all’estero, che decide di trasferire la residenza in Italia.
L’evoluzione della posizione dell’Agenzia delle Entrate in materia di Regime degli Impatriati per i soggetti distaccati
L’Articolo 16 del DLgs. 147/2015 modificato dall’art. 5 del DL 34/2019 non disciplina esplicitamente la posizione del soggetto distaccato all’estero che rientri in Italia nell’ottica del Regime degli Impatriati.
Al riguardo, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 23 maggio 2017 ha chiarito che i soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero non possono fruire del Regime degli Impatriati in considerazione della situazione di continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia. In particolare la Circolare 17/2017 afferma che “il beneficio (Regime degli Impatriati) non compete ai soggetti che rientrano in Italia dopo essere stati in distacco all’estero ed avere acquisito la residenza estera per il periodo di permanenza richiesto dalla norma. Ciò in quanto il loro rientro in Italia, avvenendo in esecuzione delle clausole del preesistente contratto di lavoro, si pone in sostanziale continuità con la precedente posizione di lavoratori residenti in Italia e, pertanto, non soddisfa la finalità attrattiva della norma”.
Con successiva Risoluzione 5 ottobre 2018, n. 76/E è stato chiarito che tale posizione restrittiva, finalizzata ad evitare un uso strumentale dell’agevolazione in esame, non preclude, tuttavia, la possibilità di valutare specifiche ipotesi in cui il rientro in Italia non sia conseguenza della naturale scadenza del distacco ma sia determinato da altri elementi funzionali alla ratio della norma agevolativa.
Ciò si può verificare, ad esempio, nella ipotesi in cui:
- il contratto di distacco sia più volte prorogato e la sua durata nel tempo determini quindi un affievolimento dei legami con il territorio italiano e un effettivo radicamento del dipendente nel territorio estero;
- il rientro in Italia del dipendente non si ponga in continuità con la precedente posizione lavorativa in Italia; il dipendente, pertanto, al rientro assume un ruolo aziendale differente rispetto a quello originario in ragione delle maggiori competenze ed esperienze professionali maturate all’estero.
Considerazioni sulle ipotesi di applicazione del Regime degli Impatriati per i soggetti distaccati
Nelle ipotesi previste dall’Agenzia delle Entrate o in ipotesi alle stesse assimilabili, se sussistono gli altri elementi richiesti per l’applicazione del regime degli impatriati, i dipendenti italiani che rientrano in Italia, dopo essere stati in distacco all’estero, possono fruire del Regime degli Impatriati; gli interpelli ad oggi presentati all’Agenzia delle Entrate e pubblicamente disponibili (tra i più recenti n.904-107/2019, n.904-1488/2019 e n.492/2019) lo confermano.
Il caso del dipendente italiano distaccato all’estero che trasferire la residenza in Italia è tutt’altro che semplice in quanto è necessario valutare caso per caso la sussistenza dei suddetti requisiti richiesti per poter beneficiare del Regime degli Impatriati. Risulta pertanto fondamentale farsi assistere da un professionista per verificare la sussistenza degli stessi precedentemente al trasferimento della residenza in Italia.
Si sottolinea inoltre l’opportunità, in presenza di situazioni dubbie o particolarmente complesse, di presentare un interpello all’Agenzia delle Entrate, richiedendo preventivamente un parere vincolante sul caso concreto.