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Nell’ordinamento italiano sono previste delle agevolazioni, consistenti in veri e propri incentivi fiscali, per quei soggetti che effettuano investimenti nel capitale sociale, a capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo azioni o quote, di Startup o PMI Innovative.

L’introduzione dell’art. 38 del DL n. 34 del 19 maggio 2020, meglio conosciuto come “Decreto Rilancio”, ha apportato importanti modifiche a tali incentivi fiscali con l’inserimento di due nuove disposizioni di favore volte ad incentivare maggiormente investimenti in Startup o PMI Innovative.

In cosa consistono questi incentivi fiscali?

Secondo quanto disposto dal decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio 2021, gli incentivi fiscali per un soggetto passivo IRPEF consistono in una detrazione dall’imposta lorda del 50% dell’investimento effettuato nel capitale della startup innovativa, fino ad un massimale di 100.000 euro (l’importo massimo della detrazione è quindi pari a 50.000 euro), fino ad un massimo di 300.000 euro nel caso di investimenti in PMI innovative (in tal caso, l’importo massimo della detrazione è quindi pari a 150.000 euro).

Qualora in un determinato periodo d’imposta l’ammontare della detrazione sia superiore all’imposta lorda, la parte eccedente potrà essere portata in detrazione dall’imposta lorda nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Nel caso in cui l’investitore sia un soggetto passivo IRES (persona giuridica) l’agevolazione prevista consiste in una deduzione pari al 30% fino ad un massimale di 1.800.000 di euro .

Qualora in un determinato periodo d’imposta la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, tale eccedenza potrà essere utilizzata nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo.

Come si può beneficiare di tale agevolazione fiscale?

Le Startup o PMI Innovative beneficiarie devono presentare istanza, prima dell’investimento in sè, tramite una piattaforma informatica, resa disponibile dal Ministero dello Sviluppo economico, nominata “Incentivi fiscali in regime de “minimis” per investimenti in startup innovativa”.

Quanto al soggetto investitore, nel caso in cui lo stesso sia una persona fisica, bisognerà predisporre il modello Persone Fisiche (PF) ed inserire alla voce “Detrazioni per investimenti in startup” i dati della startup e la tipologia di investimento. Inoltre, bisognerà indicare anche l’ammontare dell’investimento con il relativo codice identificativo.

Nel caso in cui, invece, il soggetto investitore sia una persona giuridica, per poter usufruire dell’agevolazione si dovrà compilare il modello Redditi SC ed inserire nel quadro RS (“RS 160” ed “RS 179”) i dati riguardanti l’ammontare dell’investimento.

Quali sono le condizioni per poter mantenere l’agevolazione fiscale?

Al fine di poter utilizzare e mantenere tale beneficio fiscale è necessario che, nell’esercizio in cui l’investimento è stato effettuato e nei 3 successivi a quello dell’investimento, non si verifichino le seguenti condizioni:

  • l’investitore non venga escluso o non receda dalla società innovativa;
  • non venga ceduta a titolo oneroso la quota di capitale sociale derivante dall’investimento;
  • non venga ridotto il capitale sociale nonché non vengano ripartite le riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote;
  • la società non perda il requisito dell’innovazione.

Laddove si dovesse verificare una delle suddette fattispecie, è previsto l’obbligo di restituzione dell’importo oggetto di detrazione, unitamente agli interessi legali.

Si ringrazia il Dottor Daniel Destro per la preziosa collaborazione nella redazione del presente articolo.

Pietro Cumpostu

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti si occupa prevalentemente di consulenza fiscale nazionale ed internazionale, Transfer Pricing, riorganizzazioni societarie e operazioni straordinarie.

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