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Allo scopo di contrastare la migrazione dei pensionati di tutti i Paesi del mondo in Stati che garantiscono l’esenzione fiscale totale, seppur per un determinato periodo di tempo, sui redditi di pensione (Portogallo fra tutti) e attrarli in Italia, il nostro ordinamento tributario ha previsto la flat tax del 7% per i pensionati esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno.

In cosa consiste la flat tax del 7% per i pensionati esteri?

Ai sensi dell’Art. 24-ter del TUIR possono optare per l’imposta sostitutiva dell’IRPEF (e relative addizionali) sui redditi di fonte estera le persone fisiche che:

  • sono titolari di redditi di pensione erogati da soggetti esteri.
  • sono stati residenti fiscalmente all’estero per almeno cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace.
  • trasferiscono la residenza in Italia in un Comune delle regioni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) con un numero di abitanti non superiore ai 20.000 oppure in uno dei Comuni con un numero di abitanti non superiore a 3.000 rientranti tra quelli colpiti da eventi sismici;
  • trasferiscono la residenza da un Stato con il quale è in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

Per redditi di pensione si intendono i redditi di cui all’Art. 49 co. 2 lett. a) del TUIR (trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni a essi equiparati) nonché, come recentemente chiarito dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21 del 17 luglio 2020, anche gli emolumenti corrisposti dopo la cessazione del rapporto di lavoro (anche di lavoro autonomo) e le indennità erogate una tantum in ragione del versamento di contributi (anche se l’erogazione prescinde dalla cessazione del rapporto di lavoro).

I requisiti di accesso della flat tax del 7% per i pensionati esteri

Come anticipato, per poter fruire dell’agevolazione in esame tali redditi di pensione devono essere erogati da un soggetto estero. L’agevolazione in oggetto resta, pertanto, in casi di redditi di pensione erogati da un istituto di previdenza residente in Italia (risposta Agenzia delle Entrate 29.8.2019 n. 353).

Diversamente da quanto previsto per il Regime degli Impatriati (in modo inspiegabile a parere dello scrivente in considerazione della ratio della norma), non possono esercitare l’opzione i cittadini italiani non iscritti all’AIRE seppur fiscalmente residenti all’estero in forza delle Convenzioni contro le Doppie Imposizioni.

L’applicazione della flat tax del 7% per i pensionati esteri

In presenza dei requisiti di accesso al regime, si applica una flat tax del 7% per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell’opzione sui redditi esteri di qualunque categoria (non solo quindi i redditi di pensione erogati dal soggetto estero). Eventuali redditi prodotti in Italia verranno assoggettati ad imposizione ordinaria in Italia.

E’ tuttavia prevista la possibilità di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati, a condizione che ne venga data indicazione nella dichiarazione dei redditi.

In tal caso, i redditi prodotti in detti Stati saranno assoggettati ad imposizione ordinaria, salvo il riconoscimento del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero (invece precluso nel caso di opzione per l’imposizione sostitutiva).

Come si esercita l’opzione per la flat tax del 7% per i pensionati esteri?

L’opzione per il regime in oggetto deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui avviene il trasferimento di residenza in Italia ai sensi dell’Art. 2 del TUIR. e ha una durata di complessivi dieci periodi d’imposta.

Si vuole sottolineare che la convenienza dell’opzione per il regime in oggetto non è scontata in quanto la maggior parte delle Convenzioni contro le Doppie Imposizioni stipulate dall’Italia prevedono che i redditi di pensione erogati da soggetti pubblici siano tassati esclusivamente nello Stato di residenza del soggetto erogante mentre quelli erogati da soggetti privati siano tassati esclusivamente dallo Stato di residenza del soggetto percettore.

Ciò significa che, se i redditi di pensione sono erogati da un soggetto estero pubblico ed in assenza di altri redditi di fonte estera, l’opzione per il regime in oggetto non è conveniente sotto il profilo fiscale.

Pietro Cumpostu

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti si occupa prevalentemente di consulenza fiscale nazionale ed internazionale, Transfer Pricing, riorganizzazioni societarie e operazioni straordinarie.

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